CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO SECONDO IL D.M. 02/09/2021

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, ai sensi degli art.li. 36- 37 comma 9 D.Lgs.81/2008.

I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.

Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

Ci sono tre attività di rischio:

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO LIVELLO 1:

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai seguenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ DI LIVELLO 1: CORSO DI TIPO 1-FOR (DURATA 4 ORE)

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ DI LIVELLO 1: CORSO DI TIPO 1-AGG (DURATA 2 ORE)

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO LIVELLO 2:

Rientrano in tale categoria di attività:

  • i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ DI LIVELLO 2: CORSO DI TIPO 2-FOR (DUTATA 8 ORE)

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ DI LIVELLO 2: CORSO DI TIPO 2-AGG (DURATA 5 ORE)

 

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO LIVELLO 3:

Rientrano in tale categoria di attività a rischio di incendio elevato:

  • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ DI LIVELLO 3: CORSO DI TIPO 3-FOR (DURATA 16 ORE)

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ DI LIVELLO 3: CORSO DI TIPO 3-AGG (DURATA 8 ORE)

CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO SECONDO IL D.M.388/2003

Il corso è rivolto ai lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro le mansioni di addetto al primo soccorso ai sensi degli art.li 36-37 del D. Lgs. 81/08.

Il D.M. 388/2008 classifica le aziende, ovvero le unità produttive, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi:

Gruppo A
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B:
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO A (DURATA 16 ORE)

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO B/C (DURATA 12 ORE)

Il D.M. 388/2003 prevede che la formazione dei lavoratori designati al primo soccorso andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO A (DURATA 6 ORE)

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO B/C (DURATA 4 ORE)

CORSO DI FORMAZIONE: AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE IL COMPITO  DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (DATORE DI LAVORO = RSPP) SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO STATO – REGIONI DEL 21/12/2011.

A seguito di entrata in vigore dall’11 gennaio 2012, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli accordi approvati il 21 dicembre 2011 in sede di conferenza Stato Regioni relativi a durata, contenuti e modalità di erogazione della formazione e degli aggiornamenti per Datori di Lavoro che assumono direttamente l’incarico RSPP.

 Le aziende sono suddivise in tre classi di rischio (ALTO, MEDIO, BASSO) in funzione del loro codice ATECO di appartenenza.

I datori di lavoro che assumono direttamente  l’incarico di RSPP che ancora non hanno svolto il corso di formazione dovranno seguire una formazione della durata minima di:

  • 16 ore per i settori della classe di rischio basso;
  • 32 ore per i settori della classe di rischio medio;
  • 48 ore per i settori della classe di rischio alto.

  Il corso di aggiornamento è suddiviso in tre classi di rischio in funzione del codice ATECO di appartenenza della ditta:

  • 6 ore per i settori della classe di rischio basso;
  • 10 ore per i settori della classe di rischio medio;
  • 14 ore per i settori della classe di rischio alto.

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di formazione da ente bilaterale EBG.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO STATO – REGIONI DEL 21/12/2011.

A seguito di entrata in vigore dall’11 gennaio 2012, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli accordi approvati il 21 dicembre 2011 in sede di conferenza Stato Regioni relativi a durata, contenuti e modalità di erogazione della formazione e degli aggiornamenti per i lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro che assumono direttamente l’incarico RSPP.

Le aziende sono suddivise in tre classi di rischio (ALTO, MEDIO, BASSO) in funzione del loro codice ATECO di appartenenza.

I lavoratori delle aziende dovranno eseguire formazione della durata minima di:

  • 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per i settori della CLASSE DI RISCHIO BASSO;
  • 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica per i settori della CLASSE DI RISCHIO MEDIO;
  • 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica per i settori della CLASSE DI RISCHIO ALTO

Tale formazione prevede un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

N.B. I lavoratori neo assunti che non hanno ancora frequentato corsi di informazione/formazione devono obbligatoriamente partecipare al corso entro 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa

SCHEDA D’ISCRIZIONE

INOLTRE ORGANIZZIAMO ANCHE I SEGUENTI CORSI.

CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DEGLI AUTORESPIRATORI SECONDO IL DECRETO DEL 02/05/2001 (DURATA 8 ORE)

CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEI DPI ANTICADUTA DI III° CATEGORIA ART. 77 DEL D.LGS. 81/2008

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI SECONDO IL DECRETO 177/2011 (DURATA 8 ORE)

CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO (PLE, CARRELLI ELEVATORI, GRU PER AUTOCARRO)

CORSO DI FORMAZIONE BLSD-DEFIBRILLATORE (4 ORE)

I corsi sopraindicati possono essere anche svolti presso la vs. sede. Contattate i ns. uffici per ulteriori informazioni e per richiedere un preventivo personalizzato.